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REGIME EUROPEO DELL'OSS

19 luglio 2021

A partire dal 1° luglio 2021, sono state attuate una serie di modifiche alla Direttiva 2006/112/CE (ovvero la Direttiva IVA), passando dal MOSS (Mini One Stop Shop) già in vigore, all'OSS (One Stop Shop) per quanto riguarda le vendite a distanza B2C di beni e servizi all'interno e all'esterno dell'UE, talvolta facilitate dall'uso di piattaforme elettroniche e mercati online. La logica di queste modifiche è quella di facilitare le vendite online B2C transfrontaliere per le imprese dell'UE e dei Paesi terzi. Per usufruire del regime OSS, i soggetti interessati dovranno essere registrati nel Paese d'origine, per le vendite a distanza di beni verso gli Stati membri dell'UE, i cosiddetti OSS dell'Unione. D'altro canto, il regime Non-Unione è aperto ai soggetti passivi (fornitori) che non sono stabiliti nell'UE e non vi hanno una stabile organizzazione, ma sono tenuti a registrarsi ai fini IVA in uno Stato membro in cui i consumatori B2C sono situati nell'UE. L'OSS è un portale elettronico che semplifica fino a 95% gli obblighi IVA per i venditori online e le interfacce elettroniche in tutta l'UE, in quanto consente loro di:

  • Registrare elettronicamente l'IVA in un unico Stato membro per tutte le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE e per le prestazioni di servizi tra imprese e consumatori;
  • Dichiarare e pagare l'IVA dovuta su tutte le forniture di beni e servizi in un'unica dichiarazione elettronica trimestrale;
  • Per le imprese dell'UE, collaborare con le autorità fiscali nel proprio Stato membro e nella propria lingua, anche se le vendite sono transfrontaliere.

In altre parole, per le imprese dell'UE, se la soglia di 10.000 euro netti non viene superata, l'IVA viene pagata nel Paese di origine o di destinazione dei beni e dei servizi. Diversamente, se la soglia di 10.000 euro viene superata, l'IVA viene pagata nel Paese di destinazione previa registrazione ai fini IVA o iscrizione al regime speciale OSS. Purtroppo, le regole di cui sopra non si applicano alle imprese del Regno Unito, che dopo la Brexit è diventato un Paese terzo. Le merci britanniche che arrivano nell'UE saranno soggette all'IOSS che faciliterà l'importazione di merci straniere nel territorio dell'UE. Lo IOSS consente ai fornitori e alle interfacce elettroniche che vendono beni importati ad acquirenti nell'UE di raccogliere, dichiarare e pagare l'IVA alle autorità fiscali, invece di far pagare l'IVA all'acquirente nel momento in cui i beni vengono importati nell'UE, come avveniva in precedenza. Le modifiche sono riassunte nella tabella seguente:

  • OPERATORE EXTRA-UE: il soggetto passivo che non ha una stabile organizzazione nell'UE è obbligato a registrarsi ai fini IVA in uno Stato membro.
  • OPERATORE UE: il soggetto passivo è identificato nel Paese in cui è stabilito o nel Paese di destinazione dei beni o servizi.
  • REGIME IOSS: Il soggetto passivo non UE può utilizzare lo IOSS identificandosi in qualsiasi paese o utilizzando un intermediario stabilito nell'UE. 

La registrazione IVA viene effettuata per via telematica e deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla fine di ogni trimestre. La dichiarazione deve contenere:

- Numero di identificazione;

- L'importo dei servizi forniti

- Le tariffe;

- L'importo dell'IVA;

Infine, per quanto riguarda il pagamento dell'IVA, il soggetto passivo la pagherà nel Paese dell'UE in cui è identificato, applicando l'aliquota del Paese UE di destinazione delle merci.

 

Per ulteriori informazioni sul nuovo Regime europeo OSS, contattateci all'indirizzo info@well-tax.com o seguici sul nostro sito web www.well-tax.com.

Autore

Michele Ammirati

 

 

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