Prima della Brexit, i beni forniti all'interno dell'UE non erano considerati importazioni o esportazioni perché il Regno Unito faceva parte del mercato unico, pertanto l'IVA sulle transazioni intracomunitarie veniva contabilizzata utilizzando il Reverse Charge dell'UE. Dal 1° gennaio 2021, le forniture e i movimenti di beni tra l'UE e il Regno Unito sono ora soggetti alle norme IVA sulle importazioni e sulle esportazioni. Se il cliente britannico sdogana l'importazione della merce, questa viene trattata come un'esportazione per il fornitore europeo, che non avrà bisogno della partita IVA britannica e del numero EORI, ma semplicemente dell'EORI e del numero IVA europeo (fatturando così l'IVA fuori campo).
Ad esempio, una società a responsabilità limitata straniera vende e spedisce merci da fuori il Regno Unito per un valore di 1.000 sterline sia al sig. Brown, una persona che vive nel Regno Unito, sia a Y Ltd, società britannica con partita IVA. La società estera si occupa della spedizione ma non dell'importazione della merce utilizzando l'Incoterm DAP. Sia Y Ltd che il signor Brown si occuperanno del saldo IVA del Regno Unito e delle dichiarazioni doganali per l'importazione delle merci. La società estera non avrà bisogno di un numero di partita IVA e di un EORI UK, ma è sufficiente avere un EORI ITA e una partita IVA italiana per poter esportare il prodotto con una fattura non IVA.
D'altra parte, se il fornitore europeo agisse come importatore, quest'ultimo dovrebbe sdoganare e poi addebitare l'IVA britannica per la vendita, se applicabile. Il fornitore avrà quindi bisogno di un numero di partita IVA e di un numero EORI GB. Inoltre, è essenziale notare che alcuni Online Market Places (OMP) richiedono che l'importazione dei prodotti sia a carico del fornitore straniero, adottando una formula di rendimento specifica (nella maggior parte dei casi DDP), a condizione che il cliente finale con sede nel Regno Unito sia esonerato dal pagamento dell'IVA, spingendo così il fornitore straniero a richiedere una posizione IVA e EORI UK.
Oltre alle spese di spedizione, questo comporta anche l'applicazione dell'IVA britannica e lo sdoganamento dell'importazione delle merci. L'importatore dovrà raccogliere tutta la documentazione necessaria per dimostrare il momento in cui le merci sono entrate nella libera circolazione e quindi per poterle dichiarare nella propria dichiarazione IVA. Si consiglia un sistema di contabilità IVA posticipata quando si importano merci nel Regno Unito con un numero di partita IVA britannico.
Attraverso questo sistema, l'importatore potrà inserire l'IVA all'importazione direttamente nella sua dichiarazione IVA periodica, posticipando così la liquidazione e l'adempimento dell'IVA altrimenti dovuta a qualsiasi importazione di merci. Il sistema di contabilizzazione differita dell'IVA è un regime opzionale che può essere attivato dall'importatore direttamente nella dichiarazione d'importazione, senza necessità di autorizzazione preventiva. Tuttavia, il sistema è obbligatorio se l'importatore ha optato per la dichiarazione doganale differita o semplificata.
Vale la pena ricordare che il sistema di contabilità IVA posticipata può ora essere utilizzato anche per tutte le importazioni al di fuori dell'UE. Questo rappresenta un cambiamento rispetto al modo in cui l'IVA veniva contabilizzata prima della fine del periodo di transizione ed è probabile che fornisca un aumento del flusso di cassa per le imprese che importano da Paesi extra-UE.
Nell'ambito del sistema di contabilità dell'IVA posticipata è disponibile un riepilogo mensile online che mostra quando è stata applicata la contabilità dell'IVA posticipata. Per saperne di più, visitate il seguente link Ottenere l'estratto conto dell'IVA all'importazione posticipata - GOV.UK (www.gov.uk).
Domenico Santomasi
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