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Riforma del regime britannico in materia di prezzi di trasferimento, stabili organizzazioni e imposta sui profitti deviati — Risultati della consultazione

Prezzi di trasferimento nel Regno Unito

Il Regno Unito sta introducendo una riforma sostanziale del proprio quadro normativo in materia di prezzi di trasferimento, stabili organizzazioni e imposta sui profitti deviati, con la maggior parte delle modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026. L'obiettivo è semplificare la legislazione, migliorare l'allineamento con gli standard OCSE e ridurre gli oneri di conformità, in particolare per i prezzi di trasferimento tra società britanniche. Le imprese che operano a livello internazionale (o che investono nel Regno Unito) dovrebbero valutare le loro strutture di governance, gli accordi interaziendali e la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. Una revisione strategica nel 2025 potrebbe contribuire a mitigare i rischi e ad allineare i processi in vista della riforma.

Introduzione

Il governo britannico ha pubblicato i risultati della consultazione “Riforma della legislazione britannica in materia di prezzi di trasferimento, stabile organizzazione e imposta sui profitti deviati (DPT)”, svoltasi tra il 28 aprile e il 7 luglio 2025. Si è trattato di una consultazione tecnica approfondita che ha fatto seguito alla consultazione a livello politico avviata nel 2023.

Oltre 150 parti interessate hanno partecipato agli eventi pubblici e sono state ricevute 45 risposte scritte da importanti studi legali, consulenti fiscali, organismi rappresentativi e aziende multinazionali. Il feedback ha contribuito a definire la bozza finale della normativa, che sarà inclusa nel Finance Bill 2025-2026, con la maggior parte delle misure applicabili ai periodi contabili che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente. Alcune modifiche relative alle transazioni finanziarie includeranno norme transitorie.

La riforma mira a modernizzare e semplificare la legislazione britannica, allinearla ulteriormente agli standard OCSE e fornire maggiore chiarezza sull'applicazione pratica dei principi esistenti in materia di prezzi di trasferimento e stabili organizzazioni nel Regno Unito, un ambito che spesso è stato complesso e frammentato.

Se desideri saperne di più su questi argomenti, consulta la nostra guida completa sulle norme CFC del Regno Unito e sui prezzi di trasferimento. qui.

Aree chiave della riforma

1. Quadro normativo britannico in materia di prezzi di trasferimento

Uno degli argomenti più dibattuti è stato quello della ‘condizione di partecipazione’, che determina quando due entità sono considerate sufficientemente collegate da poter applicare le norme sui prezzi di trasferimento. Le parti interessate hanno sostenuto che la bozza iniziale creava incertezza e poteva influire involontariamente su accordi commerciali quali reti di franchising, fondi di investimento o alleanze professionali.

Di conseguenza, la definizione di “gestione comune” è stata notevolmente ridotta. La bozza finale si concentra solo sulle strutture in cui sono presenti (i) un accordo legale, (ii) un'alta dirigenza unificata e (iii) risultati economici condivisi attraverso un meccanismo definito. L'HMRC pubblicherà alcuni esempi nella guida per aiutare a stabilire i confini di questa disposizione.

L'HMRC manterrà il potere di emettere avvisi sui prezzi di trasferimento nel Regno Unito sulla base dell'articolo 9 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE, anche se la legislazione chiarirà che tali avvisi si applicano solo al periodo contabile corrente e ai periodi futuri. Rimarrà in vigore anche la norma antielusione basata sul test del “fine principale”, supportata da linee guida pratiche al momento della sua emanazione.

Un cambiamento importante e ampiamente accolto con favore è stata l'abolizione dei prezzi di trasferimento tra società britanniche, considerata una semplificazione significativa che dovrebbe ridurre gli oneri di conformità senza creare rischi fiscali rilevanti per l'HMRC. Tuttavia, l'esenzione prevede importanti esclusioni, in particolare nel settore dei servizi finanziari. L'HMRC manterrà inoltre la facoltà di non applicare l'esenzione, ma solo quando necessario per evitare una perdita netta di gettito fiscale nel Regno Unito. Le linee guida specificheranno quando ciò potrà verificarsi e chi, all'interno dell'HMRC, eserciterà tali poteri.

Sono state fornite anche diverse precisazioni tecniche. In particolare:

  • “Per ”stessa aliquota fiscale" si intende l'aliquota prevista dalla legge.
  • Il termine “valuta di riferimento” è volutamente più ampio rispetto a “valuta funzionale”, poiché deve riflettere la valuta utilizzata per calcolare gli utili imponibili in determinate situazioni, in particolare quando sono coinvolte filiali estere.

2. Beni immateriali e transazioni relative alla proprietà intellettuale

È stato espresso un chiaro sostegno al passaggio a un unico standard di valutazione, con l'utilizzo del ‘valore di mercato’ per le transazioni nazionali. Si prevede che questa modifica migliorerà la coerenza con altri regimi fiscali del Regno Unito. Tuttavia, l'attuale regola ‘a senso unico’ per gli accordi di licenza (che impedisce la doppia non tassazione) rimarrà in vigore, almeno inizialmente. Il governo ha convenuto che la regola potrebbe richiedere una revisione in futuro, ma in questa fase l'attenzione è rivolta al chiarimento degli standard di valutazione.

Sono state inoltre sollevate preoccupazioni in merito al presupposto, contenuto nella legislazione vigente, secondo cui il corrispettivo per la proprietà intellettuale deve essere sempre di natura monetaria. L'HMRC ha accettato di chiarire, attraverso delle linee guida, che tale norma si applica solo quando il corrispettivo è di natura non monetaria e non si applica nei casi in cui non viene corrisposto alcun corrispettivo negli accordi commerciali di licenza esenti da royalty.

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3. Garanzie finanziarie e adeguamenti compensativi

L'allineamento delle norme britanniche in materia di garanzie finanziarie al capitolo 10 delle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento nel Regno Unito è stato accolto con grande favore. Le parti interessate hanno chiesto indicazioni più dettagliate su come gli adeguamenti compensativi e le garanzie elettive interagiranno con l'esenzione UK-UK, e l'HMRC ha confermato che tali indicazioni saranno fornite.

Il governo ha inoltre introdotto una maggiore flessibilità per le elezioni di cui alla sezione 153B, concedendo ai contribuenti più tempo per effettuare la scelta in caso di cambiamento delle circostanze. Le norme transitorie sono state prorogate fino a un periodo massimo di due anni, concedendo il tempo necessario per adeguare i modelli di determinazione dei prezzi e allineare gli accordi pregressi ai principi dell'OCSE. Le imprese potranno optare per il nuovo regime in anticipo tramite elezione.

4. Stabile organizzazione – Maggiore allineamento con gli standard OCSE

È stato espresso un forte sostegno all'allineamento della definizione britannica di PE con il Modello di convenzione fiscale dell'OCSE e il relativo commento. La legislazione riprodurrà ora in modo più preciso la formulazione dell'OCSE, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione degli utili.

Alcuni termini, come “quasi esclusivamente” e “svolge il ruolo principale”, saranno chiariti nelle future linee guida dell'HMRC. Il governo ha confermato che la definizione legislativa di “controllo” e la sua interazione con il concetto di “imprese strettamente correlate” è coerente con il Commentario dell'OCSE e sarà ulteriormente spiegata nel Manuale internazionale.

Anche le modifiche all'esenzione per i gestori di investimenti (IME) sono state perfezionate sulla base dei feedback ricevuti. Il governo ha ampliato la definizione per garantire che:

  • Continua a coprire le situazioni già contemplate e
  • ora si applica anche ai consulenti di investimento, non solo ai gestori di investimento.
  • La Dichiarazione di prassi 01/01 sarà aggiornata prima dell'entrata in vigore della normativa.

5. Imposta sui profitti deviati (DPT) – Sostituita dall'UTPP

Uno dei cambiamenti più significativi è l'abolizione dell'imposta sui profitti deviati (Diverted Profits Tax) come imposta separata e la sua sostituzione con l'UTPP (Unassessed Transfer Pricing Profits). Ciò segna un cambiamento strutturale che integra pienamente le disposizioni antielusione nel quadro dei prezzi di trasferimento del Regno Unito, consentendo l'accesso ai meccanismi di sgravio previsti dai trattati, compreso il MAP.

L'intenzione è quella di mantenere l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'attuale regime DPT, ma di applicarlo in modo più efficiente nell'ambito del quadro generale britannico in materia di prezzi di trasferimento. Le parti interessate hanno accolto con favore questa iniziativa, in particolare la possibilità di ricorrere alla procedura MAP in caso di doppia imposizione.

Il Profit Diversion Compliance Facility (PDCF) — considerato uno strumento pratico utile — sarà mantenuto e rivisto insieme alla legislazione UTPP.

La condizione relativa alla progettazione fiscale, che sostituisce la “condizione di insufficiente sostanza economica” del DPT, è stata perfezionata per garantire che si applichi solo in caso di chiara intenzione di erodere la base imponibile del Regno Unito, piuttosto che ad accordi commerciali con conseguenze fiscali incidentali. Il governo ha respinto le proposte di sostituire il termine “progettato” con “artificioso”, ritenendo quest'ultimo troppo restrittivo e potenzialmente inefficace.

Uno sguardo sul futuro

Le riforme saranno incluse nella legge finanziaria 2025-2026. La maggior parte delle modifiche entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, con disposizioni transitorie per le transazioni finanziarie.

L'HMRC si concentrerà ora sull'aggiornamento del Manuale internazionale e sulla revisione della Dichiarazione di prassi 01/01, che fornirà indicazioni operative fondamentali prima dell'entrata in vigore delle norme riviste.

In termini pratici, i gruppi internazionali che operano o commerciano con il Regno Unito dovrebbero utilizzare il 2026 come finestra di allineamento e valutazione dei rischi. La revisione delle strutture di governance, degli accordi interaziendali, delle catene di approvvigionamento, delle attività di agenzia e degli accordi di proprietà intellettuale sarà essenziale per garantire la conformità al quadro aggiornato, in particolare data l'ampia portata della riforma dei prezzi di trasferimento nel Regno Unito, e per trarre vantaggio dalla maggiore chiarezza offerta.

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